Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 20
Opere acquedottistiche e fognarie
1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni e loro consorzi, per la esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 15 novembre 1976, n. 47, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione è aumentata la seguente autorizzazione di spesa disposta da precedenti leggi regionali:
Cap. 35305 " Contributi in capitale a favore di Comuni e loro Consorzi per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47). "
Esercizio 2003: Euro 2.582.284,49

Espandi Indice