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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 30
Contributi all'Azienda Regionale per la Navigazione Interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attività, a norma di quanto disposto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1989, n. 1, sono disposte a favore dell'ARNI, una integrazione alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali nonchè una ulteriore autorizzazione, a valere sul capitolo 41995, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2002: + Euro 775.000,00
Esercizio 2003: Euro 516.000,00

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