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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 31
Piano regionale integrato dei trasporti e contributi per la progettazione delle opere
1. Per la concessione di contributi per l'incentivazione di opere in attuazione del PRIT, nonchè di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione, ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 31 e del comma 2 dell'art. 34 della L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 è disposta un'autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2003, a valere sul capitolo 43027 afferente all'U.P.B. 1.4.3.3.16000 - Contributi per la progettazione di opere comprese nel piano regionale per i trasporti PRIT, pari ad Euro 1.033.000,00.

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