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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 33
Contributi per opere stradali di proprietà comunale
1. Per la concessione di contributi finalizzati alla sistemazione, al miglioramento e alla costruzione di opere stradali, a norma dell'art. 167 bis della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, è disposta la seguente integrazione ed autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 45175 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione di opere stradali: per l'esercizio 2002 è stabilita un'ulteriore integrazione ad autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali per un importo pari ad Euro 516.000,00; per l'esercizio 2003 è disposta una autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.550.000,00.

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