LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001
Art. 36
Protezione civile - Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal D. Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010 , sono disposte le seguenti integrazioni ad autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali, per gli esercizi finanziari sottoindicati, a valere sul capitolo 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento:
Esercizio 2002: | Euro 2.324.056,05 |
Esercizio 2003: | Euro 1.549.370,70 |