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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 43
Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
1. Per la concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, l'impianto e l'arredamento delle strutture dei servizi educativi per l'infanzia, a norma di quanto disposto dalla L.R. 10 gennaio 2000, n. 1, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa a valere sul capitolo 58435 nell'ambito della U.P.B. 1.6.1.3.22510 - Investimenti per lo sviluppo dei servizi educativi per l'infanzia:
Esercizio 2002: Euro 6.787.756,00
Esercizio 2003: Euro 3.541.381,00

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