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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 56
Modificazioni alla L.R. 3 luglio 2001, n. 19
1.
Dopo l'art. 2 della L.R. 3 luglio 2001 n. 19 come modificata dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001 n.27 è inserito il seguente articolo:
" Art. 2 bis
Iniziative di alternanza studio-lavoro
1. La Regione Emilia-Romagna realizza iniziative di alternanza studio-lavoro presso le proprie strutture organizzative allo scopo di creare opportunità di incontro e scambio di conoscenze tra il sistema organizzativo dell'Ente Regione Emilia-Romagna, l'Università e il mondo della formazione in generale.
2. Le modalità di realizzazione e svolgimento delle iniziative di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) attivazione sulla base di apposite convenzioni con università ed istituti universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
b) previsione della durata dei rapporti con i destinatari delle iniziative ospitati presso le strutture regionali, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore complessivamente a 12 mesi rinnovabili una sola volta, da modulare in funzione delle specificità delle singole iniziative. " .
2.
All'art. 3 della L.R. 3 luglio 2001 n. 19 come modificata dall'art. 30, L.R. 21 agosto 2001 n. 27 dopo le parole " Ai partecipanti ai tirocini " sono inserite le parole
" ed alle iniziative di cui all'art. 2 bis "
e dopo le parole " nel comma 2 dell'art. 1 " sono inserite le parole
" e nel comma 2 dell'art. 2 bis " .

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