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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 49

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 190 del 28 dicembre 2001

Art. 8
Interventi per la forestazione
1. Per l'effettuazione di interventi per la forestazione e il miglioramento del patrimonio forestale regionale sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.1.3.6200 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse forestali;
a) Cap. 14070 " Interventi per la forestazione e il miglioramento agro-silvopastorale del patrimonio forestale regionale nonchè per la esecuzione di opere di sistemazione idraulica e forestale (art. 2, L.R. 24 gennaio 1975, n. 6). "
Esercizio 2002: Euro Euro 3.099.000,00
b) Cap. 14170 " Contributi per la promozione ed attuazione di rimboschimenti e miglioramenti ai pascoli montani (art. 4, L.R. 4 settembre 1981, n. 30). "
Esercizio 2002: Euro 413.000,00
c) Cap. 14435 " Opere di manutenzione straordinaria per la conservazione degli interventi di forestazioni (L.R. 24 gennaio 1975, n. 6; L.R. 4 settembre 1981, n. 30 - REG. CEE 269/79). "
Esercizio 2002: Euro 1.549.000,00

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