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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 191 del 28 dicembre 2001

Art. 15
Mutui e prestiti
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 2002 entro i limiti di cui al comma 4 dell'art. 34 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 - di cui è data dimostrazione nell'elenco n. 11 annesso al bilancio - la Regione Emilia- Romagna è autorizzata, a norma dell'art. 34 citato, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di EURO 812.449.000,00.
2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2002 le autoriz zazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l'importo di EURO 357.388.000,00 già autorizzati dall'art. 19 della L.R. 18 aprile 2001, n. 10 come modificato dall'art. 5 della L.R. 21 agosto 2001, n. 28, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2001.
3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 6,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massi ma dell'ammortamento di venti anni.
4. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.
5. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'as sunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
6. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di inte ressi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annui EURO 99.536.652,29 a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'esercizio finanziario 2022.
8. Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 2003.
9. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 7, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
10. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

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