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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 50

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 191 del 28 dicembre 2001

Art. 8
Variazioni di bilancio a norma della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 40 del 2001 - Programmi speciali d'area
1. In attuazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, al fine di consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stanziate e finanziate con mezzi propri della Regione per la realizzazione dei Programmi speciali d'area di cui alla Legge Regionale 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni compensative agli stanziamenti di competenza e di cassa fra le unità previsionali di base e fra i relativi capitoli di spesa e all'interno delle quote di finanziamento di cui all'elenco " B " allegato alla presente legge, in deroga alle disposizioni della Legge finanziaria regionale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.
2. Al fine di consentire, inoltre, l'ottimizzazione nella gestione degli interventi, finanziati con mezzi propri della Regione, per la realizzazione dei Programmi speciali d'area di cui alla L.R. 19 agosto 1996, n. 30, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare per l'esercizio finanziario 2002, ove necessario, con proprio atto, le opportune variazioni al bilancio di competenza e di cassa, nel caso in cui sia previsto uno specifico accantonamento nell'ambito del fondo speciale di cui al Cap. 86500 " Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese d'investimento " afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, alla voce n. 3 dell'elenco n. 5, allegato alla legge di approvazione del bilancio, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio stesso.
3. A tal fine è altresì autorizzata l'implementazione di capitoli esistenti, l'istituzione e la dotazione di nuovi capitoli di spesa nell'ambito di unità previsionali di base già istituite o di nuove unità previsionali di base, esclusivamente in attuazione di leggi settoriali regionali vigenti e nell'ambito del limite dello specifico accantonamento di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli equilibri economico-finanziari del bilancio.

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