LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6