Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 5
Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunità montane sulla base delle proposte presentate dai Comuni interessati, in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato delle funzioni comunali.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. Per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata possono essere inclusi Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità montana.
3. L'esclusione di Comuni dalle Comunità montane, effettuata ai sensi del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Unione europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di Comuni non montani nella Comunità montana non comporta l'attribuzione agli stessi dei benefici previsti per la montagna.
Espandi Indice