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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 16

(abrogato comma 4 da art. 15 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.
4. abrogato
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