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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 26
Contributi alle forme associative già esistenti
1. Ai fini dell'applicazione del termine di durata quinquennale dei contributi di cui al comma 2 dell'art. 14, non sono computate le annualità contributive già erogate alle forme associative in attuazione dell'art. 16, comma 4 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni" , e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2442 del 1997 e n. 366 del 2000.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle Unioni già istituite all'entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una Comunità montana e con essa non coincidenti, per le quali non opera l'esclusione prevista dal comma 2 dell'art. 14.
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