LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale". Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunità montane, nonché delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per i Comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 5;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6