LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11
DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. La Regione favorisce, sulla base dell'iniziativa dei Comuni, la costituzione di gestioni associate tra enti locali, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati. A tal fine, la Regione eroga incentivi finanziari e assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
2. La Regione promuove, in via prioritaria, la fusione e la costituzione di Unioni tra Comuni.
Note del Redattore:
L.R. 7 febbraio 1992, n. 7 è stata abrogata dall'art. 29 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6