Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 13

(abrogato comma 5 da art. 13 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)

Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane
1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, nè attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.
5. abrogato
Espandi Indice