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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo IV
Programma di riordino territoriale
Art. 9

(abrogata lett. a) da art. 13 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)

Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 10:
a) abrogata
b) individua le fusioni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e le Associazioni intercomunali;
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 5;
d) specifica i criteri per la concessione dei contributi annuali e straordinari a sostegno delle fusioni, delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane e delle Associazioni intercomunali.
Art. 10

(modificato comma 1 da art. 13 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)

Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale, in ordine ai contenuti di cui alle lettere ..., b) e c) dell'art. 9.
2. Il Programma di riordino territoriale è adottato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con gli enti locali in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, nel rispetto degli indirizzi di cui al comma 1. La Giunta procede all'adozione del Programma decorsi trenta giorni dall'esame in Consiglio della proposta di indirizzi.
3. Il Programma è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma.
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