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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 aprile 2001, n. 11

DISCIPLINA DELLE FORME ASSOCIATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Capo V
Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate
Art. 11
Destinatari degli incentivi
1. La Regione incentiva lo sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ed i processi di fusione tra Comuni, destinando contributi e fornendo sostegno tecnico alle Unioni comunali, alle Comunità montane, alle Associazioni intercomunali ed al Comune risultante dalla fusione o dall'incorporazione di altri Comuni.
Art. 12
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di contributi agli enti locali.
Art. 13

(abrogato comma 5 da art. 13 L.R. 30 giugno 2008 n. 10)

Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati alle Comunità montane
1. Nel territorio della Comunità montana possono essere individuate, con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni interessati, d'intesa con il Consiglio della Comunità, una o più zone per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana stessa, tenendo conto della omogeneità e dell'adeguatezza territoriale in relazione all'esercizio delle funzioni.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 devono contenere:
a) l'elencazione delle funzioni e dei servizi comunali delegati alla Comunità montana da tutti i Comuni rientranti nella zona;
b) la disciplina delle modalità organizzative di gestione delle funzioni e dei servizi comunali;
c) la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra la Comunità montana ed i Comuni interessati.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, lo statuto della Comunità montana disciplina le forme di esercizio delle funzioni relative alle singole zone.
4. In ogni caso, l'articolazione del territorio della Comunità montana in zone non determina la costituzione di nuovi organi, nè attribuisce alcun diritto alla percezione di indennità o gettoni di presenza.
5. abrogato
Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa, delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali alle Unioni ed alle Nuove Comunità montane e di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti Comunità montane, nonché per l'istituzione di Nuove Comunità montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunità montane. Non è corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in tutto o in parte, in una Comunità montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, è prevista in ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunità montane, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto 2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata dalla totalità dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova Comunità montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunità montana escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai singoli Comuni.
6. Il programma può prevedere che per talune funzioni e servizi l'entità dei contributi venga commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale medesimo.
7. Il programma può altresì prevedere che la quantificazione dei contributi tenga conto della entità del bilancio della forma associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della dimensione demografica e territoriale complessiva della forma associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove, sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale può prevedere, altresì, l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per spese di investimento finalizzate ad una più efficace gestione associata di funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.
Art. 14 bis

(aggiunto da art. 2 L.R. 26 luglio 2007 n. 13, in seguito aggiunto comma 1 bis e sostituito comma 2 da art. 44 L.R. 21 dicembre 2007 n. 24)

Esercizio associato intercomunale delle funzioni catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in merito alle modalità con cui esercitare, dal 1 novembre 2007, le funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio associato di tali funzioni da parte delle forme associative della presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre, in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di studi di fattibilità imperniati sulle forme associative mediante la concessione di un finanziamento "una tantum".
1 bis. La Regione per incentivare la fase di concreto ed effettivo avvio dell'esercizio diretto decentrato in forma associata di tali funzioni concede altresì un contributo straordinario una tantum alle forme associative della presente legge ed al Nuovo Circondario Imolese, nonché ad eventuali altri Comuni, non aderenti ad alcune delle forme associative della presente legge, che abbiano costituito ed avviino in forma associata un polo catastale.
2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 1 bis, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è disposta per l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00 (Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino territoriale).
Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
abrogato
Art. 16

(abrogato comma 4 da art. 15 L.R. 24 marzo 2004 n. 6)

Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra gli enti locali
1. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di Affari istituzionali è costituito il Comitato regionale per lo sviluppo delle gestioni associate tra enti locali.
2. Il Comitato è composto dai Presidenti delle Unioni di Comuni, delle Comunità montane ammesse a beneficiare dei contributi regionali di cui all'art. 11 e delle Associazioni intercomunali.
3. Il Comitato svolge funzioni di sostegno alla Giunta regionale nell'elaborazione delle politiche di sviluppo alle forme associative tra Comuni. In particolare, cura l'attività relativa all'istituzione di un nucleo operativo per prestare supporto tecnico a piccoli Comuni e forme associative.
4. abrogato
Art. 17
Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale
1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione fornisce assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, ed eroga agli enti locali che abbiano specificamente deliberato in proposito contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
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