LEGGE REGIONALE 08 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 dicembre 2001 n. 49
L.R. 3 giugno 2003 n. 10 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 L.R. 22 dicembre 2009 n. 24 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24 L.R. 27 giugno 2014 n. 7 L.R. 30 aprile 2015 n. 2 L.R. 15 luglio 2016 n. 11 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25 L.R. 1 agosto 2017, n. 18 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 30 luglio 2019, n. 13 L.R. 1 agosto 2019, n. 17 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 3 agosto 2022, n. 11BOLLETTINO UFFICIALE n. 237 del 3 agosto 2022
Art. 22
(modificati commi 1, 2, 4 e 5 da art. 18 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)
Partecipazione degli assegnatari alla gestione del patrimonio
1.
I Comuni
e i soggetti gestori promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e favoriscono, nelle forme stabilite dallo Statuto, la loro partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e degli atti di programmazione previsti dalla presente legge.
2.
I Comuni
e i soggetti gestori favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse finanziarie nonché l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
3.
I Comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti sindacali dell'utenza.
4.
I Comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le informazioni che attengono alla gestione, ed in particolare alle spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto all'informazione è garantito anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti dell'utenza.
I Comuni e i soggetti gestori garantiscono ai singoli utenti l'accesso a tutte le informazioni relative al proprio rapporto di locazione, all'alloggio occupato e alla relativa gestione, favorendo la modalità di accesso on line.
5.
Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i Comuni
e i soggetti gestori concedono, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del patrimonio di erp alle associazioni di assegnatari nonché alle loro organizzazioni sindacali.
6.
I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni sindacali.