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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 57

(modificato comma 1 da art. 34 L.R. 13 dicembre 2013 n. 24)

Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) , e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

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