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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 17
Esercizio provvisorio
1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate, l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio, senza limiti di somma.
3. La legge può, peraltro, stabilire limitazioni alla esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili delle unità previsionali di base con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, sia in ordine a specifiche unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli di spesa facenti parte delle medesime, il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino all'approvazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
5. Nel caso di cui al comma 4 l'autorizzazione all'esecuzione della spesa è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di:
a) spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi;
b) spese derivanti da obblighi contrattuali assunti nei precedenti esercizi;
c) reiscrizione di residui passivi perenti reclamati dai creditori con scadenza nel periodo;
d) spese corrispondenti ad assegnazioni statali per funzioni delegate o vincolate a scopi specifici, già regolate dalla legge, accertate nell'esercizio in chiusura ma iscritte con atto di Giunta alla competenza del nuovo esercizio a norma dell'articolo 31, comma 4, lettera a);
e) pagamenti imputabili alla gestione dei residui passivi.

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