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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 31
Variazioni di bilancio
1. Ogni variazione al bilancio regionale deve essere disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 27 e dal comma 4 del presente articolo.
2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa appartenenti alla medesima classificazione economica e strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo;
b) variazioni compensative fra le unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica, qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione degli interventi previsti da specifiche intese istituzionali o da altri strumenti di programmazione negoziata, anche per quote di finanziamento specificatamente individuate;
c) variazioni compensative anche fra unità previsionali di base della parte spesa, appartenenti alla medesima classificazione economica e finalizzate ad ottimizzare l'utilizzo delle risorse autorizzate per i programmi comunitari cofinanziati dallo Stato e dalla Regione, entro i limiti di spesa definiti dagli specifici provvedimenti di finanziamento per ciascun esercizio;
d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;
e) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base finanziati da assegnazioni a destinazione vincolata nel limite dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti;
f) variazioni alle entrate ed alle spese necessarie per l'adeguamento delle previsioni degli stanziamenti relativi ai capitoli delle contabilità speciali.
3. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base. I provvedimenti di variazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) di detto comma possono disporre altresì l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
4. La Giunta regionale può provvedere con proprio atto ad apportare le seguenti tipologie di variazione al bilancio di competenza e di cassa:
a) variazioni necessarie all'integrazione o all'istituzione di nuove unità previsionali di base per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti, nonché l'iscrizione delle relative spese quando le stesse siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative fra capitoli appartenenti alla medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito, per quelle direttamente regolate con legge e per quelle derivanti da assegnazioni specifiche stabilite dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti.
5. I provvedimenti di variazione di cui alla lettera a) del comma 4 dispongono contestualmente le variazioni agli stanziamenti dei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base ovvero l'istituzione di nuovi capitoli o di nuove unità previsionali di base.
6. Nessuna variazione al bilancio, salvo quella di cui alla lettera a) del comma 4, può essere deliberata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce.
7. Prima dell'adozione degli atti amministrativi di cui al presente articolo, gli stessi sono trasmessi alla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, per la verifica.
8. Gli atti amministrativi con i quali, a norma della presente legge, sono disposte variazioni di bilancio, sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale.

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