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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 15 novembre 2001, n. 40

ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ABROGAZIONE DELLE L.R. 6 LUGLIO 1977, N. 31 E 27 MARZO 1972, N. 4

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 165 del 15 novembre 2001

Art. 35
Anticipazioni di cassa
1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, predisposta dalla struttura organizzativa competente in materia di bilancio, all'accensione dell'anticipazione di cassa con il Tesoriere regionale per un importo non eccedente l'ammontare bimestrale delle entrate iscritte nel titolo I di cui all'articolo 19, comma 1. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.
2. Le condizioni e le modalità delle anticipazioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base della convenzione che disciplina il servizio di tesoreria.
3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.
4. Alle anticipazioni contratte dalla Regione si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'amministrazione dello Stato.

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