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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2001, n. 43

TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 170 del 27 novembre 2001

Art. 54
Controllo strategico
1. Il controllo strategico consiste nella analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonchè nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. L'attività di controllo strategico è affidata alla struttura di controllo strategico di cui all'art. 6.
3. I soggetti preposti alla direzione della struttura di controllo strategico consegnano alla Giunta regionale periodiche relazioni sui risultati delle analisi effettuate, con eventuali proposte di miglioramento. Possono inoltre svolgere su richiesta della Giunta regionale analisi su politiche e programmi specifici.
4. La Giunta regionale elabora annualmente un rapporto pubblico sulle risultanze del controllo strategico.

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