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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 1

(aggiunto comma 3 bis. da art. 1 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente legge riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione della Regione Emilia-Romagna e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti, in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3. I rapporti tra fonti del diritto e disposizioni dei contratti collettivi nazionali sono regolamentati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 Sito esterno.
3 bis. Ai fini della presente legge, si intende:
a) per "intesa" tra Giunta regionale e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: l'accordo raggiunto tra i due organi in ordine alla disciplina, con contenuti omogenei, del trattamento giuridico o economico dei dipendenti regionali dei due organici;
b) per "istituti e agenzie regionali": l'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna); l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea)); l'Agenzia regionale di Protezione civile, di cui alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione civile); l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, prevista dall'articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
c) per "enti regionali": l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e i consorzi fitosanitari provinciali di cui alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 (Riorganizzazione dei Consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7);
d) per "Sistema delle amministrazioni regionali": la Regione Emilia-Romagna, compresi i relativi istituti e agenzie, gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, nonché gli enti regionali di cui alla lettera c).

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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