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Documento storico: Testo Coordinato

Titolo VI
CONTROLLI INTERNI
Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione
1. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, articola e disciplina un adeguato sistema di controlli interni, acquisito il parere dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 49, a garanzia della legalità, efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.
2. Ai fini dell'applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e delle disposizioni statali in materia di trasparenza, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Responsabile per la trasparenza.
3. I responsabili di cui al comma 2 individuati dalla Giunta regionale sono chiamati a svolgere le proprie funzioni anche per gli istituti e le agenzie regionali, che a tali fini sono equiparati a tutti gli effetti alle strutture organizzative regionali.
4. La Regione può stipulare accordi con gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), per definire le modalità della collaborazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalle norme in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione nominato dalla Giunta regionale può svolgere le proprie funzioni anche per tali enti, nei limiti e con le modalità definiti negli stessi accordi.
Principi del sistema dei controlli
abrogato.
Art. 54

(sostituito comma 2 e abrogato comma 3 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, poi abrogato intero articolo da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

Controllo strategico
abrogato.
Art. 55

(abrogato comma 1 da art. 41 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20 , poi abrogato intero articolo da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

Controllo di gestione
abrogato.
Controllo di regolarità amministrativa e contabile
abrogato.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

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