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Documento storico: Testo Coordinato

3 bis.
Tutela della salute dei lavoratori
1. La Regione promuove e tutela la salute dei propri dipendenti, ossia il loro completo benessere fisico, mentale e sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
2. Il Presidente della Giunta regionale individua il datore di lavoro, ai fini del decreto legislativo n. 81 del 2008, tra i dirigenti regionali con adeguati poteri decisionali e di spesa.
3. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa:
a) delinea l'assetto organizzativo e gestionale per l'efficace adempimento di tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione della salute dei dipendenti regionali;
b) approva, su proposta del dirigente con funzioni di datore di lavoro, piani annuali di azioni finalizzate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la previsione di specifici interventi, ivi compresa la stipulazione di polizze assicurative, nel rispetto dei vigenti modelli di relazioni sindacali.
4. Gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), adottano gli atti necessari per dare applicazione nel loro ordinamento alle disposizioni del presente articolo, compreso quanto previsto al comma 3, lettera b).
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Art. 22 bis
Passaggio di personale regionale a seguito di trasferimento di attività a società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna
1. La Regione Emilia-Romagna, quando costituisce o partecipa a società a capitale regionale, conferendo lo svolgimento di compiti di propria competenza, trasferisce, di norma, anche il personale regionale addetto ai compiti conferiti.
2. Il trasferimento del personale avviene nel rispetto dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La Regione Emilia-Romagna, a seguito del trasferimento del personale, provvede alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.
3. Il personale regionale di ruolo, di cui al comma 1, in caso di soppressione della società a cui è stato trasferito, ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, purché sia ancora in possesso dei requisiti generali di accesso all'impiego regionale. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene a domanda dell'interessato, da presentare entro e non oltre trenta giorni dalla data di soppressione della società, nel rispetto dell'inquadramento e del trattamento economico acquisiti presso la società di provenienza.
4. Il personale di cui al comma 1 ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro con la Regione Emilia-Romagna, alle medesime condizioni e modalità indicate al comma 3, anche in caso di dismissione della partecipazione regionale e di conseguente diversa allocazione delle funzioni conferite.
5. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad ampliare la dotazione organica nei limiti necessari a dare esecuzione a quanto disposto ai commi 3 e 4.
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Art. 22 ter
Utilizzo temporaneo di personale
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, disciplinano, con direttiva, gli istituti di utilizzo temporaneo del personale da o presso altre pubbliche amministrazioni o, nei casi previsti dalla legge, enti del settore privato.
2. L'utilizzo temporaneo, che può essere disposto eccezionalmente solo per motivate esigenze organizzative, compresa la realizzazione di progetti speciali, e comunque con il consenso dell'interessato, ha durata non superiore a tre anni, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'interno del Sistema delle amministrazioni regionali, in ragione della coerenza funzionale che lo caratterizza, l'utilizzo temporaneo del personale può essere prorogato al massimo per un ulteriore triennio. La medesima proroga può essere prevista per l'utilizzo temporaneo di personale dagli enti del Sistema delle amministrazioni regionali verso gli enti locali del territorio regionale e viceversa, nonché, previa convenzione, tra la Regione ed i restanti soggetti di cui all'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale).
4. Nei casi di trasferimento o delega di funzioni da o a enti del Sistema delle amministrazioni regionali a o da altri enti e nei casi di collaborazioni non onerose fra enti del Sistema delle amministrazioni regionali, per la gestione stabile di attività di comune interesse, possono essere disposte temporanee assegnazioni di personale, anche in deroga al limite di durata fissato al comma 2.
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Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

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