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Documento storico: Testo Coordinato

Capo IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 28
Cause di estinzione
1. Il rapporto di lavoro si può estinguere in particolare, fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, per le seguenti cause:
a) dimissioni;
b) collocamento a riposo;
c) licenziamento per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 Sito esterno o per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile;
d) risoluzione del rapporto per superamento del periodo di comporto;
e) risoluzione del rapporto in caso di inabilità permanente;
f) recesso per mancato superamento del periodo di prova.
2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il rapporto di lavoro si estingue con atto espresso e motivato del direttore generale competente in materia di personale, su proposta o previo parere del direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
3. Nel caso di cui alla lettera f) il recesso è disposto dal direttore generale dell'area di assegnazione del dipendente interessato.
4. Qualora si tratti di direttore generale o di dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, la risoluzione del rapporto di lavoro è disposta dalla Giunta regionale.
5. Le persone già titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Emilia-Romagna e cessate dal servizio per dimissioni volontarie o per licenziamento per motivi oggettivi, possono essere riassunte su loro richiesta. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio stabiliscono congiuntamente con direttiva le condizioni e le modalità per tale riassunzione. Non può in ogni caso essere riassunto il dipendente che ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro beneficiando di agevolazioni economiche.
Art. 29
Collocamento a riposo
1. Il dipendente è collocato a riposo d'ufficio dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. Viene altresì collocato a riposo d'ufficio il dipendente che sia stato messo in disponibilità a seguito di esito negativo della mobilità ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell'art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

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