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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 58
Enti dipendenti dalla Regione
1. Per gli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, gli atti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
2. L'eventuale istituzione di una direzione generale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.
3. Il trattamento economico del personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione è definito dai contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati integrativi stipulati negli Enti di rispettiva appartenenza.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi di lavoro disciplinano ogni altra materia rinviata a tale livello dalla contrattazione collettiva nazionale.
5. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa sono deliberati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei consigli di amministrazione, o organi equivalenti, dei singoli Enti.
6. Nel dettare gli indirizzi di cui al comma 5 la Giunta deve avere come riferimento prioritario il principio di parità di trattamento tra il personale degli Enti dipendenti e quello della Regione.
7. Al personale degli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione si applicano, se ricorrono i presupposti, le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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