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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 63

(sostituiti commi 2 e 3, aggiunto comma 3 bis. da art. 39 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21)

Anticipazione sull'indennità di cui all' art. 1 della L.R. n. 58 del 1982
1. I dipendenti regionali con almeno quindici anni di servizio utile ai fini di cui all' articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 possono chiedere un'anticipazione non superiore al settanta per cento sull'indennità prevista dalla stessa legge, alla quale avrebbero diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.
2. I dipendenti regionali con anzianità utile ai fini dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), possono chiedere, nel triennio 2012-2014, a titolo di anticipazione, la liquidazione dell'indennità prevista dalla medesima legge regionale, maturata fino al 31 dicembre 2010.
3. La Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentite le rappresentanze sindacali, disciplina condizioni, tempi e modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, anche ai fini del loro coordinamento, nell'ambito delle autorizzazioni annualmente disposte dalla legge di bilancio.
3 bis. Ciascuna anticipazione di cui ai commi 1 e 2 può essere richiesta una sola volta ed entrambe sono detratte, a tutti gli effetti, dal trattamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 58 del 1982 spettante alla cessazione del rapporto di lavoro.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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