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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo I
Accesso all'impiego regionale
Art. 14

(sostituito da art. 3 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, in seguito abrogato comma 5 da art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17)

Modalità di accesso
1. La copertura dei posti vacanti e programmati nell'amministrazione regionale avviene tramite:
a) concorso pubblico, anche con le modalità del corso-concorso, con eventuale riserva di posti, per il personale dei ruoli regionali, non superiore al 50 per cento;
b) avviamento degli iscritti alle liste di collocamento, nei casi previsti dalla legge, per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
c) le assunzioni riservate a categorie protette, secondo le modalità previste dalla legge;
d) mobilità da altre amministrazioni pubbliche;
e) chiamata diretta, nei casi tassativi e nei limiti previsti dalla legge.
2. Le procedure di accesso di cui al comma 1, lettere a), b), c), e d) possono essere uniche per i due organici, nel rispetto dei criteri stabiliti, previa intesa, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
3. La procedura di accesso di cui al comma 1, lettera a), tramite concorso pubblico, avviene previo espletamento:
a) delle procedure di verifica di ricollocazione del personale in disponibilità, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003);
b) delle procedure di mobilità volontaria esterna di cui all'articolo 22 della presente legge e dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Sono di competenza della dirigenza tutti gli atti delle procedure di cui al comma 1, se non diversamente previsto dalla legge, compresi i bandi di concorso, gli avvisi di mobilità, l'approvazione delle graduatorie degli idonei e la dichiarazione dei vincitori.
5. abrogato.
Art. 15

(aggiunti commi 1 bis e 4 bis da art. 26 L.R. 28 luglio 2006 n. 13 , poi sostituiti commi 1 e 2 da art. 4 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26 , abrogati commi 1 bis., 3 e 6 da art. 11 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26)

Disciplina sulle modalità di accesso
1. Fermo restando quanto sancito all'articolo 14, la Regione stabilisce, previa informazione alle organizzazioni sindacali, con regolamento, anche per l'area dirigenziale:
a) i requisiti per l'accesso all'impiego regionale e l'individuazione delle funzioni per le quali è necessario il possesso della cittadinanza italiana;
b) le modalità di costituzione delle commissioni esaminatrici, nel rispetto di quanto sancito dal decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di genere, le loro competenze e responsabilità; tali commissioni sono presiedute da un dirigente regionale;
c) i criteri di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dei componenti delle commissioni esaminatrici;
d) i criteri di redazione dei bandi e le modalità di svolgimento delle procedure di selezione fino all'approvazione della graduatoria, comprese le forme di pubblicazione di tali atti;
e) le modalità per l'attuazione, previa convenzione, di concorsi unici tra la Regione, i propri enti dipendenti e le altre amministrazioni.
1 bis. abrogato.
2. Il regolamento specifica le disposizioni che sono vincolanti anche per gli enti del Sistema delle amministrazioni regionali.
3. abrogato.
4. Nei processi selettivi il personale di entrambi gli organici è considerato in ogni caso personale interno.
4 bis. A partire dall'1 gennaio 2004, in caso di passaggio, alla categoria superiore per effetto di pubblico concorso indetto dalla Regione da parte di personale già dipendente della stessa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è attribuito, al medesimo, un assegno personale riassorbibile per progressioni economiche, pari all'eventuale differenza fra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento e il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo.
5. Il dipendente già inquadrato nei ruoli regionali non effettua il periodo di prova tranne che per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
6. abrogato.
Art. 16

(sostituito comma 3 da art. 46 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

Approvazione della graduatoria
1. Il dirigente competente in materia di personale approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori delle procedure selettive di cui all'articolo 14.
2. La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di pubblicazione, durante i quali può essere utilizzata per la copertura di un ulteriore numero dei posti non superiore al doppio di quelli messi a concorso. Qualora i posti messi a concorso siano inferiori a dieci, le graduatorie possono essere utilizzate per la copertura di un ulteriore numero di posti fino a quattro volte quelli messi a concorso. (1)
3. La Regione, a fini di economicità, può provvedere alla copertura dei fabbisogni di personale tramite l'utilizzo di graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni pubbliche, previo accordo tra le Amministrazioni coinvolte ed il preventivo assenso degli interessati.
4. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 17
Requisiti di accesso alla qualifica dirigenziale
1. I requisiti minimi per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso;
b) cinque anni di esperienza professionale maturata nelle Amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il diploma di laurea oppure in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale o nella qualifica apicale dell'area non dirigenziale.
Art. 18

(modificato comma 1, sostituito comma 2, modificate lett. a) e lett. b) comma 4 da art. 13 L.R. 30 aprile 2015 n. 2)

(3)
Copertura dei posti della qualifica dirigenziale
1. È facoltà della Regione provvedere alla copertura dei posti della qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni nel limite del dieci per cento delle dotazioni organiche del Consiglio e della Giunta regionali.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.
3. Nel caso di dirigente assunto per un incarico non di direttore generale, la deliberazione di cui al comma 2 è adottata su proposta del direttore della direzione generale interessata.
4. L'individuazione del soggetto da assumere avviene previo accertamento degli specifici requisiti culturali e professionali posseduti. Requisiti indispensabili per l'assunzione sono in ogni caso:
a) possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica;
b) comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita nella Pubblica Amministrazione, in Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, nelle libere professioni, ovvero in altre attività professionali di particolare qualificazione.
5. Il trattamento economico è stabilito con riferimento a quello dei dirigenti di ruolo, e può essere motivatamente integrato con riferimento alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 18 bis

(inserito articolo da art. 1 L.R. 29 novembre 2019, n. 24)

Disposizioni per prevenire conflitti di interesse nell'assegnazione del personale
1. Il presente articolo si applica agli enti del sistema delle amministrazioni regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera d), compresa l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE).
2. In sede di assegnazione del personale devono essere adottate le misure necessarie ad evitare che dipendenti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o convivenza, prestino servizio in rapporto di subordinazione gerarchica diretta. Tali misure sono applicabili purché l'assegnazione risulti compatibile con i requisiti professionali posseduti.
3. Il personale in servizio che si trovi in una delle condizioni di cui al comma 2 è assegnato ad altra struttura organizzativa dello stesso ente o agenzia, purché in posizione compatibile con i requisiti professionali posseduti. In tali casi possono essere attivate anche procedure di mobilità interna nel rispetto delle disposizioni contrattuali vigenti.
4. Gli enti del cui al comma 1 individuano al proprio interno il soggetto competente a svolgere verifiche periodiche per l'accertamento dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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