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Documento vigente: Testo Coordinato

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Titolo V
DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 33
Funzioni della direzione politica
1. Il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la Giunta ed il suo Presidente, nel quadro dell'ordinamento vigente, secondo le rispettive attribuzioni disciplinate dallo Statuto, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, fissando gli obiettivi da perseguire e definendo i programmi da realizzare nonché adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni; verificano altresì la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Agli organi istituzionali di cui al comma 1 spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
c) la quantificazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le direzioni generali;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazioni di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni.
3. Gli organi istituzionali di cui al comma 1, per i rispettivi ambiti di competenza, oltre alle direttive generali, possono impartire, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, direttive specifiche per la attività finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente.
Art. 34
Funzioni della dirigenza regionale
1. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dai competenti organi della Regione, secondo le attribuzioni individuate ai sensi degli articoli 39 e 40.
2. Ai dirigenti compete, nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa possono prevedere la possibilità di delega a funzionari titolari di posizione organizzativa, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 5.
3. Al fine di consentire agli organi istituzionali di adottare le decisioni e fissare le direttive che ad essi spettano, i dirigenti partecipano alla formazione dei piani e dei programmi regionali mediante proposte, analisi di fattibilità ed elaborazione di dati, con riferimento all'ambito di propria competenza.
4. Le attribuzioni dei dirigenti indicate ai commi 1,2 e 3 possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche ed espresse disposizioni legislative.
Art. 35
Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Presso il Presidente della Giunta regionale è istituito il comitato di direzione quale organo ausiliario della Giunta al fine di garantire il raccordo e la collaborazione fra direzione politica e direzione amministrativa.
2. La Giunta determina la composizione del comitato nonché le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti ad esso spettanti.
3. Il comitato coadiuva la Giunta nella determinazione delle direttive generali volte all'attuazione dei programmi regionali, nel coordinamento generale delle attività e nell'accertamento dei risultati.
4. Del comitato fanno parte i direttori generali della Giunta.
Art. 36
Comitato di direzione del Consiglio regionale
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio può istituire un proprio organo ausiliario con funzioni analoghe a quelle del comitato di cui all'articolo 35, definendone la composizione, le modalità di funzionamento e di adempimento dei compiti spettanti.
Capo II
Funzioni dirigenziali
Art. 37

(modificato comma 5 da art. 5 L.R. 29 luglio 2016, n. 13 poi sostituito comma 5 da art. 5 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Esercizio di funzioni dirigenziali
1. I dirigenti svolgono le funzioni loro attribuite con autonomia tecnica, professionale, gestionale ed organizzativa entro i limiti e secondo le modalità previste dalla legge.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, secondo quanto stabilito all'articolo 47.
3. I dirigenti sono tenuti a garantire l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa con tempestività ed economicità di gestione.
4. I dirigenti esprimono parere preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di atti degli organi politici. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio con apposita direttiva individuano congiuntamente modalità e competenze per l'espressione dei pareri.
5. Le funzioni dirigenziali possono essere delegate ai titolari di posizione organizzativa. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa individuano le funzioni dirigenziali delegabili e i relativi atti di competenza dirigenziale adottabili dai titolari di posizione organizzativa, definendo i criteri e i limiti, anche economico-finanziari, di conferimento delle deleghe.
6. È vietata la sub-delega di funzioni spettanti al direttore generale.
Art. 38
Struttura della dirigenza
1. La funzione dirigenziale è ordinata in un'unica qualifica.
2. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, dettano disposizioni di indirizzo, in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali.
Art. 39
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e secondo la specifica attribuzione di ciascuno, spettano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) la formulazione di proposte e pareri ai direttori generali;
b) l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai direttori generali, tramite l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi e tramite l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) la direzione, il coordinamento ed il controllo dell'attività delle strutture organizzative assegnate alla loro responsabilità, dei responsabili dei procedimenti amministrativi, e dei responsabili delle funzioni di programmazione e progettazione, di controllo, verifica e vigilanza, di studio, ricerca ed elaborazione, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate nell'ambito delle rispettive competenze;
e) lo svolgimento di tutti gli altri compiti ad essi delegati dai direttori generali.
Art. 40
Funzioni del direttore generale
1. Il direttore generale, nell'ambito di quanto stabilito negli articoli 33 e 34, esercita, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale, anche ai fini della elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o altri atti di competenza della Giunta;
b) cura l'attuazione dei piani, direttive generali e programmi definiti dai competenti organi regionali;
c) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
d) attribuisce gli incarichi di cui all'articolo 44, comma 1;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza della propria struttura, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f) istituisce le posizioni di livello non dirigenziale e determina la loro denominazione e la loro competenza;
g) adotta, nell'ambito dei criteri fissati dalla Giunta, gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
h) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) determina la programmazione dell'orario di lavoro nell'ambito degli indirizzi generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa;
l) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
m) costituisce temporanei gruppi di lavoro, secondo gli indirizzi organizzativi fissati dalla Giunta.
Art. 41

(soppresso comma 2 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Atti della dirigenza
1. Gli atti assunti dai dirigenti nell'ambito delle funzioni loro attribuite sono definitivi.
2. abrogato.
Art. 42
Divieto di avocazione ed esercizio di controllo sostitutivo
1. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi istituzionali.
2. In caso di inerzia o ritardo la Giunta può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore generale competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, la Giunta può attribuire ad altro direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti. In caso di particolare urgenza la Giunta può procedere alla attribuzione senza contestazione.
3. Nei casi di inerzia o ritardo da parte di dirigenti dell'organico del Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio esercita i poteri attribuiti alla Giunta regionale dal comma 2, compresa l'individuazione del dirigente competente ad adottare gli atti.
Capo III
Incarichi dirigenziali
Art. 43

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 3 bis da

art. 27 L.R. 1 agosto 2002 n. 18. Soppresso comma 3 bis da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Incarico di direttore generale
1. L'incarico di direttore generale è conferito dalla Giunta, a dirigenti regionali dotati di professionalità, capacità e attitudine adeguate alle funzioni da svolgere,valutate sulla base dei risultati e delle esperienze acquisite in funzioni dirigenziali.
2. L'incarico di direttore generale può essere altresì conferito a persone esterne all'Amministrazione. Alle relative assunzioni si provvede per chiamata diretta, previa deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive direzioni generali. Dette assunzioni sono disposte nel rispetto dei requisiti culturali e professionali stabiliti dal comma 4 dell'art. 18.
3. L'incarico di direttore generale è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato per un periodo non superiore a cinque anni rinnovabile. Il trattamento economico, concordato di volta in volta fra le parti, è definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
3 bis. abrogato.
4. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto al comma 3. Il dirigente competente in materia di personale, salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, dispone la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella Pubblica Amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
5. Dalla data della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4 è reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore generale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
6. Degli incarichi dei direttori generali è data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
Art. 44

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21. Abrogati commi 2 e 3 da art. 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

Altri incarichi
1. I direttori generali e i direttori delle Agenzie regionali, ciascuno per il proprio settore, conferiscono gli incarichi di responsabilità di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. abrogato.
3. abrogato.
Art. 45
Criteri per il conferimento degli altri incarichi
1. Tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta, adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo.
3. Gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili.
4. Gli incarichi dirigenziali di cui al presente titolo possono essere conferiti anche ai dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 18.
5. Al fine di rispondere a specifiche esigenze organizzative e funzionali, gli incarichi di cui al presente titolo possono essere conferiti a personale di qualifica funzionale equiparabile a quella dei dirigenti regionali, provenienti dai ruoli di altra Pubblica Amministrazione, in posizione di comando o comunque in rapporto di servizio presso la Regione. Tali incarichi non possono superare la quota del quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della dotazione organica dei dirigenti.
6. Gli incarichi di natura non dirigenziale sono conferiti secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
Art. 46
Assenza, impedimento, vacanza
1. In caso di assenza o impedimento di un direttore generale, la Giunta individua un altro direttore incaricato di sostituirlo. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è lo stesso direttore generale che individua il proprio sostituto.
2. In caso di assenza o impedimento di altro dirigente, l'incarico di sostituzione è conferito dal direttore generale di settore.
3. In caso di vacanza degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 si provvede alla sostituzione provvisoria con le stesse modalità ivi indicate, in attesa del conferimento dell'incarico.
Art. 47
Valutazione dei dirigenti e responsabilità dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili, nell'esercizio delle proprie funzioni, del raggiungimento degli obiettivi fissati, della gestione delle risorse affidate, del buon andamento, dell'imparzialità e della legittimità dell'azione delle strutture organizzative cui sono preposti.
2. La valutazione può essere effettuata in ogni tempo e comunque va effettuata annualmente:
a) nei confronti del direttore generale dalla Giunta;
b) nei confronti del dirigente, dal direttore generale o da altro dirigente da cui funzionalmente dipende.
3. Nel processo di valutazione si tiene conto dei risultati del controllo strategico e del controllo di gestione.
4. Gli atti sanzionatori conseguenti a valutazione negativa o a grave inosservanza di direttive generali sono adottati dal direttore generale competente in materia di personale, su proposta del direttore generale del settore interessato.
5. Qualora la valutazione negativa riguardi un direttore generale o un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 18, può essere disposto il licenziamento con effetto immediato da parte della Giunta regionale, su proposta, nel secondo caso, del direttore generale sovraordinato.
Art. 48
Comitato dei garanti
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituiscono congiuntamente il comitato dei garanti, definendone le modalità di scelta e di nomina dei componenti, nonché il funzionamento del comitato stesso, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro e dei principi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Gli Enti dipendenti dalla Regione possono avvalersi del comitato dei garanti previa convenzione con la Regione Emilia-Romagna.
Art. 49

(prima sostituito da art. 6 L.R. 20 dicembre 2013 n. 26, poi abrogata lett. b) comma 3, modificato comma 4 e sostituito comma 6 da art. 7 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21)

(5)
Organismi indipendenti di valutazione
1. La Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, istituisce l'"Organismo indipendente di valutazione", cui spettano:
a) la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
b) la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati nell'ente;
c) il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni e la presentazione alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive competenze, di una relazione annuale sullo stato dello stesso;
d) le funzioni attribuite agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) da successive leggi statali.
2. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da un collegio di tre esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri e delle procedure delineati con il regolamento di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale, con regolamento, stabilisce:
a) le modalità di individuazione, i requisiti di professionalità dei componenti, nonché le incompatibilità volti a garantire una loro effettiva indipendenza;
b) abrogata.
c) la durata e le modalità di funzionamento del collegio;
d) l'individuazione puntuale dei compiti, con individuazione delle strutture organizzative di cui si avvale per lo svolgimento della propria attività.
4. L'Organismo indipendente di valutazione esercita le sue funzioni anche per gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) e per l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), secondo le modalità da definirsi nel regolamento di cui al comma 3. L'Organismo può esercitare le sue funzioni anche per altri enti pubblici del territorio regionale, previa stipulazione di apposite convenzioni tra le parti, senza oneri aggiuntivi per la Regione.
5. La Giunta regionale istituisce un "Organismo indipendente di valutazione per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale", che svolge, per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, le funzioni individuate e richiamate nel presente articolo. L'Organismo di cui al presente comma, composto da tre esperti esterni, è individuato secondo i criteri e le procedure delineati nel regolamento di cui al comma 3.
6. Ai componenti e ai presidenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui ai commi 2 e 5 spetta il compenso stabilito dalla Giunta regionale nell'avviso pubblico per l'individuazione degli stessi, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 50
Revoca degli incarichi dirigenziali e mobilità dei dirigenti
1. Nel caso di revoca di incarico dovuta a motivate ed eccezionali esigenze organizzative, al dirigente trasferito ad altro incarico può essere conservata la retribuzione di posizione relativa all'incarico revocato, fino alla scadenza naturale stabilita per lo stesso, qualora la retribuzione di posizione relativa al nuovo incarico sia inferiore.
2. La disposizione di cui al comma 1 può essere applicata anche per i dirigenti comandati o distaccati presso organismi cui partecipa la Regione operanti a livello statale o interistituzionale, valutata la particolarità e la complessità delle funzioni da svolgere presso tali organismi. In tale caso la retribuzione di posizione permane per tutta la durata del comando o distacco.
3. Qualora la mobilità dei dirigenti abbia come effetto il passaggio ad una direzione generale diversa, viene disposta dalla direzione generale competente in materia di personale.
Capo IV
La dirigenza dell'organico consiliare
Art. 51
Poteri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. I poteri attribuiti alla Giunta regionale dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 46 e 47 sono esercitati, per quanto riguarda i dirigenti dell'organico consiliare, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, nei casi di cui agli articoli 42, comma 2 e 46, comma 1, può individuare, oltre che un direttore generale, anche un altro dirigente.

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 1 L.R. 17 febbraio 2005 n. 7, sono soppressi i limiti numerici all'utilizzo di graduatorie di procedure selettive previsti dal presente comma)

Come disposto dal comma 1 dell' art. 46 L.R. 18 luglio 2014 n. 17 la Regione e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera c) della presente legge regionale possono utilizzare, fino al 31 dicembre 2017, in ragione delle vigenti limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, le graduatorie di tutte le procedure selettive approvate entro il 31 dicembre 2010 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge L'utilizzo di tali graduatorie deve avvenire nel rispetto del limite stabilito dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e del possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 l'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 le disposizioni di cui ai commi 6, lettera b), e 12 bis , come rispettivamente modificati e sostituiti dall'articolo 2 della stessa, non si applicano ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui all'articolo 63 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005 n. 13) e alle assegnazioni di personale di ruolo in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali continuano ad applicarsi le norme previgenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21, le disposizioni di cui al comma 4, nel testo previgente all'entrata in vigore della L.R. 20 dicembre 2018, n. 21 continuano ad applicarsi fino alla data del rinnovo degli Organismi indipendenti di valutazione attualmente in carica.

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