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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2001, n. 5

DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI DI PERSONALE REGIONALE A SEGUITO DI CONFERIMENTO DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 27 del 23 febbraio 2001

Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 3, lett. a) e dell'art. 6 della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli, o la modifica di capitoli esistenti, nella parte "spesa" del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Lo stanziamento sui capitoli relativi ai costi del personale trasferito, siano essi di natura retributiva o non retributiva, e al finanziamento delle funzioni già conferite dalle leggi regionali n. 54 del 1995 e n. 7 del 1998, saranno ridotti in conseguenza di quanto previsto al comma 1.

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