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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 " DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE "

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 31, 33 e 34 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 2002

Art. 2
1.
L'art. 33 della L.R. n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
" Art. 33
Contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico
1. La Regione può concedere agli Enti locali o alle loro Agenzie, costituite ai sensi dell'art. 19, contributi per i servizi di trasporto pubblico finalizzati a:
a) aumentare la quantità di offerta di servizi rispetto a quanto definito negli Accordi di Programma di cui all'art. 12;
b) migliorare qualitativamente l'offerta di servizi attraverso innovazioni organizzative, gestionali e tecnologiche.
2. La Giunta regionale determina annualmente i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1, anche sulla base delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione - Autonomie locali ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 " Riforma del sistema regionale e locale " .
3. La Giunta regionale stabilisce altresì, con propria deliberazione, le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonchè le fattispecie e le modalità di revoca. " .

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