Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2002, n. 1

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 " DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE "

(Legge di pura modifica. Vedi articoli 31, 33 e 34 della L.R. 2 ottobre 1998 n. 30)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 17 dell' 1 febbraio 2002

Art. 4
Norma transitoria
1. In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, i contributi di cui all'art. 31, comma 2, lettera b) della L.R. n. 30 del 1998 come modificato dalla presente legge possono essere concessi anche a riconoscimento di iniziative già avviate.

Espandi Indice