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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 maggio 2002, n. 9

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO E DI ZONE DI MARE TERRITORIALE

Art. 2

(aggiunta lettera d bis) comma 1 da art. 30 L.R. 26 luglio 2007 n. 13, poi aggiunta lett. e bis) comma 1 da art. 78 L.R. 27 giugno 2014 n. 7; aggiunte lett. c bis) ed e ter) al comma 1, sostituiti commi 2 e 5 da art. 1 L.R. 29 dicembre 2015 n. 25)

Funzioni della Regione
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 spettano alla Regione le funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) monitoraggio e vigilanza dell'attività attribuita agli enti locali;
c) autorizzazione alla pesca del novellame selvatico in mare ed in aree del demanio marittimo secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 agosto 1996;
c bis) autorizzazione all'esercizio di impianti di acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa, ferme restando le funzioni di controllo di competenza delle autorità sanitarie ed in applicazione delle disposizioni comunitarie e statali;
d) individuazione delle aree di tutela biologica per l'incremento delle risorse alieutiche e l'esercizio delle relative funzioni amministrative, compresa la disciplina delle modalità di utilizzo;
d bis) controllo delle risorse alieutiche nelle aree e zone di tutela biologica;
e) individuazione delle aree del demanio marittimo sulle quali eventualmente esercitare il potere di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a).
e bis) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni del demanio marittimo relative ai luoghi e agli spazi, individuati dal piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), funzionali alla gestione e all'affidamento del corrispondente servizio.
e ter) disciplina degli usi del demanio marittimo anche mediante ordinanze di polizia amministrativa, in applicazione delle direttive previste dai commi 2 e 4.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite in seduta congiunta la Commissione competente e la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, approva le direttive vincolanti per la disciplina degli usi del demanio marittimo con finalità turistico ricreative. Dette direttive sono approvate previo parere delle strutture tecniche regionali competenti in materia di difesa della costa, degli enti locali interessati, della competente autorità marittima e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, nonché delle associazioni regionali della pesca e dell'acquacoltura, delle associazioni ambientaliste e degli enti parco territorialmente interessati.
3. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative ai sensi del comma 1 dell'art. 3.
4. La Giunta regionale approva direttive vincolanti per l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti i porti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 3.
5. Le funzioni amministrative relative ai beni oggetto della presente legge non espressamente mantenute dalla Regione sono attribuite ai Comuni competenti per territorio.

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