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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 giugno 2002, n. 12

INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Art. 10
Programmazione degli interventi
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un documento di indirizzo programmatico triennale per l'attuazione della presente legge. Detto documento è comunicato al Ministero degli Affari Esteri.
2. Il documento triennale indica gli obiettivi generali, le priorità di intervento e, per ogni ambito di cui all'art. 5, ad esclusione degli interventi di emergenza, definisce:
a) gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri per l'individuazione dei soggetti di cui all'art. 4, con cui la Regione opera in collaborazione per l'attuazione della presente legge;
c) i limiti, i criteri e le priorità di concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 2, lettera b);
d) le forme di monitoraggio e di valutazione dei progetti in corso d'opera o realizzati;
e) le forme del coordinamento delle politiche regionali nei confronti dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione, anche mediante appositi programmi di interventi integrati d'area da realizzarsi in paesi esteri.
3. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del documento di indirizzo-programmazione, consulta preventivamente i soggetti di cui all'art. 4.
4. Annualmente la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento.
5. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi, la Giunta regionale attiva la Consulta regionale sulla cooperazione decentrata costituita dall'Assessore competente, che la presiede, e dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). La Consulta collabora alla organizzazione della Conferenza regionale sulla cooperazione internazionale convocata periodicamente dalla Giunta.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 360 del 28 settembre 2005 pubblicata nella G.U. del 12 ottobre, n. 41 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso notificato il 22 agosto 2002 e depositato in cancelleria il 2 settembre 2002, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

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