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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Legge a cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 1
Finalità
1. La presente legge definisce il calendario venatorio regionale, sulla base della competenza legislativa della Regione nella materia della caccia, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione Sito esterno.
2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata, è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
3. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.
4. I tempi e le modalità dei prelievi in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della Regione Emilia-Romagna.
5. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie provvedono agli abbattimenti in base alle vigenti direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al vigente regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.(3)(7)
6. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di Aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dall'art. 6, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento, il quale potrà essere realizzato fino al 31 dicembre con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i quali il termine è fissato al 31 gennaio.
7. Nelle Aziende faunistico-venatorie la caccia agli ungulati si svolge secondo i periodi di cui alle lett. c) e d) del comma 1, dell'art. 3. È facoltà del titolare dell'AFV scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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