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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Legge a cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 11
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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