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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Legge a cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 3
Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Le specie cacciabili ed i periodi di caccia sono i seguenti:
a) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
tortora (Streptopelia turtur);
merlo (Turdus merula);
allodola (Alauda arvensis);
starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa);
lepre comune (Lepus europaeus);
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
quaglia (Coturnix coturnix);
b) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
alzavola (Anas crecca);
beccaccia (Scolopax rusticola);
beccaccino (Capella gallinago);
canapiglia (Anas strepera);
cesena (Turdus pilaris);
codone (Anas acuta);
colombaccio (Columba palumbus);
cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
fagiano (Phasianus colchicus);
fischione (Anas penelope);
folaga (Fulica atra);
frullino (Limnocryptes minimus);
gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
gazza (Pica pica);
germano reale (Anas platyrhynchos);
ghiandaia (Garrulus glandarius);
marzaiola (Anas querquedula);
mestolone (Anas clypeata);
moretta (Aythya fuligula);
moriglione (Aythya ferina);
pavoncella (Vanellus vanellus);
porciglione (Rallus aquaticus);
tordo bottaccio (Turdus philomelos);
tordo sassello (Turdus iliacus);
volpe (Vulpes vulpes);
c) dall'1 ottobre al 31 gennaio, in forma collettiva, nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi:
cinghiale (Sus scrofa);
d) ungulati unicamente in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, in cinque giornate settimanali, con esclusione del martedì del venerdì(1):
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Specie Tempi di rilievo Sesso Classe sociale
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Capriolo 1 giugno - 15 luglio e
15 agosto - 30 settembre M I, II e III
1 gennaio - 10 marzo F I e II
M e F 0
Daino 1 gennaio - 10 marzo M e F tutte
Cervo 10 agosto - 15 settembre e
5 ottobre - 15 febbraio M III e IV
5 ottobre - 10 marzo M I e II
1 gennaio - 10 marzo F I e II
M e F 0
Muflone 1 novembre - 31 gennaio M e F tutte
Cinghiale 1 giugno - 31 luglio M e F rossi
1 agosto - 31 gennaio M e F tutte
2. Per la stagione venatoria 2002-2003 il prelievo selettivo dei caprioli maschi di I, II e III classe, si svolgerà dall'1 agosto al 30 settembre e quello dei cinghiali rossi dal 15 al 31 luglio.(2)
3. La caccia agli ungulati in forma selettiva può essere consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.(2)

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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