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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Legge a cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 4
Giornate e forme di caccia
1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì.
2. La caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
a) dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica) di ogni settimana; tale limitazione non si applica alle Aziende agrituristico-venatorie, ove il cacciatore può svolgere fino a tre giornate di caccia settimanali a scelta;
b) dal lunedì successivo alle due settimane di cui alla precedente lettera a) fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
c) dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento. (4)(8)
3. Le Province, mediante i rispettivi calendari venatori, ai sensi della lett. a) del comma 2, dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche, possono determinare l'inizio dell'attività venatoria in forma vagante con l'uso del cane, anche successivamente alla terza domenica di settembre per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agricola e per garantire una maggiore tutela della fauna.
4. Le Province esercitano le facoltà di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data dell'1 settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare nella giornata dell'1 settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, alle specie individuate dalle Province, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna, - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle Aziende faunistico-venatorie o da appostamento fisso con richiami vivi. (5)(6)
5. Le specie di cui al comma 4 vengono individuate dalle Province tra le seguenti: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora, germano reale ed altre specie appartenenti alla fauna migratoria acquatica, come da art. 3, comma 1, lettera b). (5)(6)
6. Nel periodo di cui al comma 4, nelle Aziende agri- turistico-venatorie l'esercizio venatorio, consentito ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art. 50 della L.R. n. 8 del 1994, e successive modifiche, si svolge per cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui all'art. 5 e senza limitazione di forma di caccia. Per i cacciatori che svolgano l'esercizio venatorio in dette Aziende il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.
7. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, possono modificare i termini di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.
8. La caccia alla fauna migratoria di cui al comma 1 dell'art. 36 bis della L.R. n. 8 del 1994 e successive modifiche si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
9. Per il conteggio del numero delle giornate usufruite per ogni settimana, vengono considerate valide le giornate comunque effettuate sia in Emilia-Romagna sia in altre regioni. Devono essere conteggiate anche le giornate effettuate nelle Aziende venatorie.
10. I derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (Anas platyrynchos) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'identificazione mediante marcatura e senza l'obbligo dell'opzione di cui all'art. 12, comma 5, lett. b), della legge n. 157 del 1992 Sito esterno.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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