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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 luglio 2002, n. 14

NORME PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Legge a cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 100 del 12 luglio 2002

Art. 6
Carniere
1. Ogni cacciatore nella stessa giornata di caccia non può abbattere complessivamente più di due capi di fauna selvatica tra le seguenti specie: coniglio selvatico, lepre, fagiano, pernice rossa e starna e comunque non più di un capo di lepre, pernice rossa e starna.
2. Per la starna e la pernice rossa è consentito l'abbattimento, rispettivamente, di non più di cinque capi nella stagione.
3. Per la lepre è consentito l'abbattimento di non più di dieci capi nella stagione.
4. Delle altre specie consentite a norma della presente legge, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di venticinque capi, di cui non più di dieci capi di anatidi, dieci folaghe, dieci colombacci e tre beccacce. Per ogni giornata di caccia non possono inoltre essere abbattuti, complessivamente, più di dieci capi delle seguenti specie: beccaccino, gallinella d'acqua, frullino, pavoncella e porciglione. Per la beccaccia è consentito l'abbattimento di non più di venti capi nella stagione. (5)(6)
5. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse, non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del maggior numero di capi.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43, ha ordinato, in relazione alla questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all'art. 97, primo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale del presente comma, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 332 depositata in cancelleria il 19 ottobre 2006, pubblicata nella G.U. del 25 ottobre 2006, n. 43 ha dichiarato non fondata la questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, promossa dal Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza 30 luglio 2004 in riferimento all' art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

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