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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 15 luglio 2002, n. 16

NORME PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI STORICO-ARTISTICI E LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL TERRITORIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 25 novembre 2002 n. 31

L.R. 1 agosto 2019 n. 17

Art. 6

(integrato comma 2 da art. 45 L.R. 25 novembre 2002 n. 31, poi modificati commi 2 e 3 da art. 14 L.R. 1 agosto 2019 n. 17)

Programma attuativo
1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, un programma attuativo per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'esame, la valutazione e la selezione delle richieste di contributo le strutture regionali competenti si avvalgono di un apposito nucleo di valutazione, composto e nominato secondo i criteri definiti nel programma regionale. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere al Ministro per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 1, comma 1, la nomina di un proprio rappresentante in seno al nucleo di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione si esprime altresì su ogni altro oggetto sottopostogli ... inerente all'applicazione della presente legge.
4. La Giunta può procedere annualmente alla revisione dei programmi attuativi, disponendo in particolare:
a) l'integrazione dei finanziamenti erogati, nei limiti delle risorse aggiuntive attribuite al settore e di quelle che risultino disponibili per rinuncia o revoca;
b) l'anticipazione o il rinvio dell'attuazione degli interventi, in ragione del livello di definizione progettuale e della presenza delle condizioni di attuabilità degli stessi;
c) la parziale modifica e integrazione degli interventi programmati, per comprovate ragioni sopravvenute.
5. Il programma attuativo disciplina le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione finanziaria, nonché i casi e le modalità di revoca degli stessi.
6. Al fine di verificare la regolare e tempestiva realizzazione degli interventi, la Regione esercita il monitoraggio dell'esecuzione dei programmi attuativi, sulla base della documentazione illustrativa dei risultati raggiunti e delle opere realizzate predisposta dai beneficiari dei contributi, secondo le modalità definite dagli stessi programmi attuativi. La Regione può richiedere integrazioni e chiarimenti sui dati forniti e disporre verifiche del regolare utilizzo delle risorse assegnate mediante controlli in loco, anche a campione.

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