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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 dell' 1 agosto 2002

Art. 9
Soggetti beneficiari
1. I contributi regionali sono assegnati:
a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
b) alle Società sportive purchè iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 " Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo " .

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