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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato20/05/2021
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato22/10/2018
6. Testo Coordinato27/07/2018
7. Testo Coordinato27/12/2017
8. Testo Coordinato01/08/2017
9. Testo Coordinato23/12/2016
10. Testo Coordinato21/10/2015
11. Testo Coordinato18/07/2014
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato13/12/2011
14. Testo Coordinato23/12/2010
15. Testo Coordinato19/12/2008
16. Testo Coordinato30/06/2008
17. Testo Coordinato21/12/2007
18. Testo Coordinato28/07/2006
19. Testo Coordinato27/07/2005
20. Testo Coordinato28/07/2004
21. Testo Coordinato01/02/2002
22. Testo Originale06/10/1998

Data di pubblicazione della legge modificante : 22/12/2011

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 7
Funzioni delle Province
1. Le Province, in attuazione del programma triennale, predispongono entro il mese di marzo di ogni anno il piano operativo annuale che, in base alle domande dei soggetti di cui all'articolo 9, formula le proposte alla Regione.
2. Le Province, al fine di attuare i principi della presente legge, oltre a definire i piani provinciali di intervento annuali, predispongono piani pluriennali per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 e le riorganizzazioni delle stazioni sciistiche. Eventuali allargamenti delle aree sciistiche sono sottoposti alle procedure previste dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", e devono essere ricompresi nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) o in eventuali sue varianti.
3. Le Province, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, sentono le Comunità Montane competenti per territorio.

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