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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/12/2022
2. Testo Coordinato27/07/2018
3. Testo Coordinato29/07/2016
4. Testo Coordinato21/10/2015
5. Testo Coordinato18/07/2014
6. Testo Coordinato20/12/2013
7. Testo Coordinato25/07/2013
8. Testo Coordinato22/12/2011
9. Testo Coordinato06/03/2007
10. Testo Coordinato23/12/2002
11. Testo Originale01/08/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 17

Art. 9
Soggetti beneficiari
1. I contributi regionali sono assegnati:
a) ai soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio;
b) alle Società sportive purché iscritte agli albi regionale e/o provinciale dell'associazionismo di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo" .

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