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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 29
Contributo straordinario alla " Fondazione Villa Ghigi "
1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e informazione ambientale e di promuovere l'attività di ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico paesaggistici del territorio regionale, la Regione Emilia- Romagna concorre allo sviluppo delle attività della " Fondazione Villa Ghigi " per il triennio 2002-2004 mediante la concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato nell'importo massimo di EURO 103.292,00, per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.
2. Il contributo straordinario annuale viene concesso dalla Giunta regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale delle attività della Fondazione, corredato dell'apposito piano finanziario, relativo alle attività per le scuole e i cittadini della provincia di Bologna e alle attività, da concordare con la Regione, a supporto della promozione della rete regionale dell'educazione ambientale.
3. La Fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle attività programmate.
4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base e di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.1.7.2.2.29100 e al cap. 86350 " Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti " alla voce 9 dell'elenco n. 2 allegato alla L. R. 28 dicembre 2001, n. 50 " Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004 " .
5. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di competenza e di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n.50. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge di approvazione del bilancio annuale autorizzerà l'iscrizione degli stanziamenti previsti dal comma 1.

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