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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 6
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul Capitolo 16400 " Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 Sito esterno e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42) "
Esercizio 2002: EURO 441.274,00

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