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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 1 agosto 2002, n. 18

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 110 dell' 1 agosto 2002

Art. 9
Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 è disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7120 û Promozione e qualificazione delle imprese cooperative, a valere sul Capitolo 21205 " Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni) " per un importo di EURO 140.000,00.

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